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LE MISURE DI PREVENZIONE ANCHE AI CONCORRENTI ESTERNI

Aggiornamento: 25 nov

Cassazione penale , sez. VI, 22 gennaio 2009, n. 17229 Le misure di prevenzione personale e patrimoniale disciplinate dalla l. 575/1965 si applicano anche a carico di coloro che siano indiziati di appartenere a un’associazione mafiosa nella qualità di concorrenti esterni. La distinzione che sussiste tra la nozione di “appartenenza” regolata dall’art. 1 l. 575/1965 e quella di “partecipazione” punita ai sensi dell’art. 416 bis c.p. si riflette nella possibilità di assoggettare alle sanzioni preventive antimafia anche i soggetti che svolgano attività contigue e di sostegno dell’organizzazione criminale. Nel caso in cui l’impresa mafiosa (nella specie una banca) risulti gestita in modo da entrare stabilmente nel circuito delle attività criminali di un gruppo mafioso, possono essere sottoposti a confisca tutti i proventi dell’attività d’impresa, senza alcun ulteriore accertamento circa l’origine lecita o meno di tali utili. Ne deriva che possono essere confiscate le somme attribuite per la percezione dei dividendi e per la cessione del pacchetto azionario dell’impresa.

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