MISURE DI PREVENZIONE – APAPRTENENTI AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA – BENI SEQUESTRATI A TERZI – BUONA FEDE – CONDIZIONI
- Luca Peruzzi
- 12 dic 2018
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Con sentenza depositata il 19 gennaio 2015, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata, di regola, con riguardo al momento in cui contratto di garanzia (nella specie mutuo ipotecario) è stato stipulato e, in caso di successione nell’originario rapporto giuridico, l’accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SESTA SEZIONE, SENTENZA NR. 2334 DEL 15.10.2014-19.01.2015
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