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MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA – NATURA PREVENTIVA – CONSEGUENZE SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO DELL’ ART. 200 COD. PEN. – APPLICABILITÃ

Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che le modifiche introdotte all’art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 dalle leggi n. 126 del 2008 e n. 95 del 2009 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l’assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità  in caso di successione di leggi nel tempo della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA NR. 4880 del 26.06.2014- 02.02.2015

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