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MISURE DI PREVENZIONE- OMESSA COMUNICAZIONE VARIAZIONI PATRIMONIALI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA DEL 15 GIUGNO 2012 NR 33590

L’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l’autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l’obbligo normativamente imposto si riferisce. Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 23 dicembre 2011

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