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MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI – REVOCA EX TUNC- NUOVE PROVE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 2 MARZO 2012, DEP. 26.MAR – CASO MARIO LIPARI Il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non contrasta con l’art. 4 prot. n. 7 CEDU – che riconosce il diritto all’imputato di ottenere la riapertura del processo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi – perchè è garantita dall’art. 7, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 la possibilità di ottenere la revoca “ex tunc” della misura, nel caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi, l’invalidità genetica del provvedimento irrogativo. Dichiara inammissibile, App. Palermo, 03/06/2011

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