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MISURE DI PREVENZIONE- RICORSO CASSAZIONE – CONTROLLO DELLA MOTIVAZIONE – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ’ COSTITUZIONALE

La Quinta sezione della Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 11, della l. n. 1423 del 1956 e 3 ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965 (attualmente artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011) – per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso in cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell’ambito del procedimento di prevenzione (Sul tema, Corte cost., n. 321 del 2004).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, ORDINANZA NR. 32353 DEL 16.05.2014-22.07.2014

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