MISURE PREVENZIONE ANTIMAFIA - IRRILEVANTE LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CHE ACCERTA L'ESTRANEITÀ DEL PROPOSTO
- Luca Peruzzi
- 12 dic 2018
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 25 nov
Con la sentenza nr. 1702 del 8.10.2015 la quinta sezione della Cassazione ritorna sul tema della compatibilità della sentenza di assoluzione dal reato di associazione mafiosa rispetto alla misura di prevenzione ai sensi della L. 575/65 – ora disciplinata dal codice antimafia – ribadendo le ragioni dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, avendo il giudice della prevenzione la possibilità di attingere al patrimonio probatorio del processo penale conclusosi con la sentenza di assoluzione.
Nel caso in esame alla Corte, il proposto chiedeva la revoca della misura personale ai sensi dell’art. 7 L. 1423/56 sulla scorta della intervenuta assoluzione dall’accusa di avere continuato a far parte del sodalizio mafioso, successivamente ad una prima condanna per il medesimo reato. – Secondo il ricorrente l’intervenuta assoluzione provava al di là del ragionevole dubbio come la partecipazione del proposto al sodalizio , per il quale era stato condannato, fosse venuta meno in ragione dell’assoluzione, non potendosi ritenere la compatibilità tra la attualità della pericolosità sociale e la statuizione di non appartenenza alla mafia certificata dalla sentenza di assoluzione ai sensi del comma primo dell’art. 530 c.p.p..
La sentenza della Corte di Cassazione appare “distonica” rispetto ai principi della Convenzione EDU, in materia di presunzione di innocenza laddove si radica un giudizio di forte sospetto (quale è quello di prevenzione ) a fronte di una accertata insussistenza dei fatti.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA NR. 1702/2015 DEL 8.10.2015-08.10.2015
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