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MISURE PREVENZIONE> APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE MAFIOSA

Aggiornamento: 25 nov

Sentenza Cassazione penale , sez. I, 16 aprile 2007, n. 21048 In materia di misure di prevenzione da applicarsi nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, nell’ambito della previsione dell’art. 1, l. 31 maggio 1965 n. 575, il concetto di “appartenenza” a un’associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di “partecipazione”, risolvendosi in una situazione di contiguità all’associazione stessa che (pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe – con ruolo direttivo o non – del sodalizio mafioso) risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale; di tale che nella categoria dell’appartenenza deve essere indubbiamente ricondotta anche la situazione del concorso esterno nel reato associativo prefigurato dall’art. 416 bis c.p.


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