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MISURE PREVENZIONE - IMPUGNAZIONE - INTERESSE AD IMPUGNARE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,S EZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 29.01.2014 NR. 4001.

La Legge n. 1423 del 1956, articolo 4, u.c., stabilisce infatti che le impugnazioni avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione sono governate dalle norme del codice di rito in tema di impugnazioni avverso l’applicazione delle misure di sicurezza.

Da cio’ l’applicabilita’ delle “disposizioni generali sulle impugnazioni” cosi’ come previsto dall’articolo 680 c.p.p., comma 3, con i soli adattamenti dovuti alla specificita’ della normativa prevenzionale.

Il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni, dunque, consente di affermare che trovano pacifica applicazione in tale contesto le norme in tema di interesse ad impugnare (articolo 568 c.p.p., comma 4) trasmissione ex officio del ricorso proposto a giudice incompetente (articolo 568, comma 5) estensione del potere di proporre impugnazione in capo al difensore del proposto all’atto del deposito del provvedimento (articolo 571 c.p.p., comma 3) modello legale dell’atto di impugnazione con obbligatoria indicazione dei motivi (articolo 581 c.p.p.) trasmissione degli atti del procedimento (articolo 590 c.p.p.) inammissibilita’ della impugnazione (articolo 591 c.p.p.) e di condanna alle spese (articolo 592 c.p.p.).

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