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MISURE PREVENZIONE – INESEGUIBILITA’ MISURA -NATURA GIURIDICA- REGIME

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA NR. 4001 UD 09/01/2014 – DEPOSITO DEL 29/01/2014

La Corte ha affermato che la richiesta di dichiarazione di ineseguibilità di una misura di prevenzione personale (nella specie, deducendo la violazione del principio di specialità dell’estradizione) è equiparabile analogicamente ad un’istanza afferente l’esecuzione della stessa, con la conseguenza che il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (oggi art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011), e che, quindi, l’impugnazione proponibile avverso la decisione del primo giudice è esclusivamente il ricorso in appello.

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