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MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI -DECRETO SEQUESTRO – RICORRIBILITA’

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA DEL 27.10.2010, NUMERO 41153

In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 ter comma 3 l. n. 575 del 1965), l’unico rimedio contro il relativo decreto è l’opposizione da proporre con la forma dell’incidente di esecuzione nel quale va conv. il ricorso per cassazione (art. 568 c.p.p.), non essendone prevista l’autonoma e immediata impugnazione. (La Corte ha osservato che detto provvedimento, strumentale ai fini della decisione sulla confisca, non è compreso, ex art. 3 ter l. n. 575 del 1965, tra quelli per i quali è ammessa impugnazione e, pertanto, le eventuali censure sono proponibili successivamente contro la decisione sulla confisca). Qualifica il ricorso come opposizione, Trib. Crotone, 02/02/2010

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