MISURE PREVENZIONE PATRIMONIALI- REVOCA EX TUNC- LEGGE VIGENTE DECISIO
- Luca Peruzzi
- 12 dic 2018
- Tempo di lettura: 1 min
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2011
La richiesta di revoca “ex tunc” della confisca disposta nel procedimento di prevenzione deve essere esaminata in riferimento alla legge vigente al momento della decisione, sicché, entrato in vigore il D.L. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, il mantenimento della misura patrimoniale è reso legittimo dalla pericolosità generica del soggetto, connessa alla sua appartenenza alle categorie previste dall’art. 1 nn. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ancorché sia stata esclusa la sua pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 1 della L. 31 maggio 1965 n. 575. Dichiara inammissibile, App. Roma, 09/12/2010
SCARICA IL DOC. ALLEGATO:

Commenti