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MISURE PREVENZIONE – PROCESSO PENALE – AUTONOMIA – PROVE

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE PRIMA PENALE, DECRETO DEL 01.04.2011

In materia di misure di prevenzione , pur nell’ autonomia del relativo giudizio, possono comunque esser utilizzati quale elementi sintomatici ai fini del complessivo apprezzamento riservato al giudice di merito tanto le denunzie per gravi reati che i precedenti penali e le sentenze penali, pur non definitive, siccome indici di manifestazioni antisociali, ma non può assumere valenza indiziaria a carico del proposto l’elemento valutativo già smentito nel corso di un processo penale, non potendosi ignorare l’esito dell’accertamento giurisdizionale penale.

Si veda, sul punto, Cass., sez. II, 28 maggio 2008, n. 25919, R., in Ced Cass., 2008: «nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall’acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse legittimamente valutato come indizi di pericolosità — insieme ad altri elementi — i risultati di intercettazioni telefoniche che, quantunque dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale, non erano tuttavia viziate da profili di radicale patologica inutilità)». Del resto, «ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione, nei confronti di un determinato soggetto, di misure di prevenzione ai sensi della l. n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), è legittimo valersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato, sempre che gli indizi non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 c.p.p., e rappresentino comunque elementi certi, dai quali legittimamente desumere l’appartenenza del soggetto a un’associazione di tipo mafioso e, quindi, la sua pericolosità» (Cass., sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6613, C., in Ced cass., 2008). In ogni caso, pur potendo il giudice della prevenzione diversamente apprezzare, ai diversi fini del giudizio di pericolosità, la valenza dell’indizio, non può prescindere dal considerare gli eventuali accertamenti (positivi o negativi) emersi in sede penale e, comunque, non può ignorare l’esito dell’accertamento giurisdizionale penale (Cass., sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041, F., in Cass. pen., 2003, 605). Si veda anche Cass., sez. I, 15 giugno 2007, n. 29688, in Arch. nuova proc. pen., 2007, 728 che, se afferma laconicamente il principio per cui nel procedimento di prevenzione «vige la regola della piena e autonoma utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario», nel mentre, sostiene: «l’esecuzione di intercettazioni illegali, ai sensi degli art. 268 e 271 c.p.p., ne determina l’inutilizzabilità come prova in qualsiasi tipo di procedimento, in quanto assunta in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali, e quindi anche nel procedimento di prevenzione».

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