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MISURE PREVENZIONE-SOSPENSIONE CONDIZIONALE PENA- ININFLUENZA

CORTE COSTITUZIONALE, DECISIONE DEL 12 OTTOBRE 2011

È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 530 c.p.p., censurato, in riferimento all’art. 3 cost., nella parte in cui non contempla una disposizione affine, o una clausola identica, a quella prevista dall’art. 166, comma 2, c.p. La questione è sollevata sulla base di un presupposto interpretativo – quello secondo cui coloro che sono stati condannati con pena sospesa non possono subire alcuna misura di prevenzione – erroneo, sia perché l’art. 166, comma 2, c.p. si limita a disporre che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione , non escludendo affatto che le risultanze del processo penale, conclusosi con sentenza di condanna con pena sospesa, possano essere valutate ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione , unitamente ad altri elementi desumibili aliunde, sia perché non tiene conto né della profonda differenza sussistente tra il procedimento penale e quello di prevenzione , né del fatto che il giudice, con la sentenza di assoluzione , non opera alcun giudizio di pericolosità dell’imputato, ad eccezione dei casi previsti dalla legge in cui applica la misura di sicurezza (sent. n. 275 del 1996).

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