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MISURE PREVENZIONI PATRIMONIALI-IMPRESE TERZE-CAPITALE INQUINATO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 16.05.2012

Nell’ipotesi di immissione di proventi di attività illecite in altre, già nella disponibilità del soggetto o di terzi in forza di anteriore e legittimo titolo giustificativo, che vengono in tal modo accresciute o migliorate, il provvedimento di confisca di cui all’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 va a colpire soltanto gli investimenti di origine ingiustificata, atteso che il provvedimento ablativo non può coinvolgere il bene “inquinato” nel suo complesso, ma, nell’indispensabile contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private di garanzia della proprietà tutelabile (art. 42 Cost.), deve limitarsi alla quota ideale corrispondente all’incremento di valore dovuto all’immissione di capitale di non chiarita provenienza (confermata, nella specie, la confisca di nove terreni intestati ad una società, con riferimento alle quote detenute dalla moglie del prevenuto, atteso che il denaro utilizzato per l’acquisto, anticipato dalla moglie del ricorrente alla società, proveniva dalle attività illecite svolte dall’uomo).

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