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MISURE PREVENZIONI PERSONALI-SINDACATO CASSAZIONE- VIOLAZIONE DI LEGGE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 25 OTTOBRE 2012.

In mteria di misure di prevenzione personali, nella specie ricorso concernente unprovvedimento di rigetto della revoca con effetti ex tunc della misura di prevenzione, il sindacato della corte di cassazione è limitato alle ipotesi di violazione di legge, non potendo esso sindacato estendersi alle ipotesi in cui viene eccepita la contraddittorietà o illogicità della motivazione.

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