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PERICOLOSITA’ SOSICLAE DERIVANTE DA APPARTENENZA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – PRECEDENTE CONDANNA PER UNICO EPISODIO DI FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATO EX ART. 7 – INSUFFICIENZA

Aggiornamento: 25 nov

In materia di misure di prevenzione personali, il primo aspetto rilevante risulta essere quello della verifica di “attualita’” della pericolosita’ al momento della decisione di primo grado, da ritenersi necessaria anche in ipotesi di emersione di indizi di pericolosita’ cd. qualificata (indizi di appartenenza ad organizzazione mafiosa o di commissione di un reato ricompreso nella elencazione di cui all’articolo 51 c.p.p., comma 3 bis; secondo la attuale sistemazione normativa trattasi delle ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, comma 1, lettera a e b).

Circa tale aspetto, va anzitutto affermato che il caso in esame rientra nella previsione di legge di cui all’attuale Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4, lettera b (pur se la norma applicabile in rapporto al periodo di trattazione del procedimento risulta essere il previgente L. n.575 del 1965, articolo 1 per come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) posto che i proposti (OMISSIS) e (OMISSIS) risultano condannati in sede penale per la condotta di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (dunque trattasi di reato che rientra nella previsione di cui all’articolo51 c.p.p., comma 3 bis).

Cio’ impone di considerare i soggetti in questione non in termini di portatori di pericolosita’ derivante da “indizio di appartenenza” al sodalizio mafioso ma in termini di “autori” di un reato-spia (il favoreggiamento aggravato), condizione che e’ stata presa in considerazione dal legislatore del 2008 allo scopo di dilatare i presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione, al contempo realizzando un recupero di tassativita’ interno al sistema prevenzionale.

Se infatti la originaria previsione del dato normativo in questione era limitata ai soggetti indiziati di “appartenere” ad associazioni di tipo mafioso e’ evidente che, pur dovendosi adottare una linea interpretativa che svincolava il sistema della prevenzione da una rigida simmetria con la nozione di “partecipazione” espressa in campo penalistico (si da far rientrare in prevenzione un’ ampia area di contiguita’ alle organizzazioni di tal genere) e’ pur vero che il termine utilizzato. “appartenere”., pur affievolito dalla valorizzazione di sussistenza non gia’ della prova piena ma dell’indizio, evoca – di per se’ – una continuita’ di condotta che e’ cosa ontologicamente diversa dalla commissione di un singolo fatto di reato, pur se connotato da sensibile gravita’.

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