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REVOCA CONFISCA DI PREVENZIONE

Aggiornamento: 25 nov

Cassazione penale , sez. II, 14 maggio 2009, n. 25577 Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Fattispecie relativa alla produzione di due ulteriori consulenze contabili concernenti modalità di determinazione delle disponibilità finanziarie del sottoposto alla misura di prevenzione e del suo nucleo familiare diverse da quelle utilizzate dalla Guardia di Finanza).

Rigetta, App. Palermo, 13 giugno 2008


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