REVOCAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE - BENI IMMOBILI E AZIENDE- PRESUPPOSTI
- Luca Peruzzi
- 12 dic 2018
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La giurisprudenza di questa Corte dopo alcune oscillazioni, si e’ consolidata nell’affermare che il provvedimento di confisca deliberato ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2-ter, comma 3, sia suscettibile di revoca ex tunc, a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, allorche’ sia affetto da invalidita’ genetica e debba conseguentemente essere rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilita’ dell’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilita’ della restituzione del bene confiscato all’avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustamente subita.
Da cio’ l’ulteriore evidente corollario che muovendosi tale istituto, di elaborazione prettamente giurisprudenziale, nello stesso ambito del rimedio straordinario della revisione del giudicato penale di condanna, non puo’ costituire nuova prova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati gia’ valutati, che si tradurrebbe in un apprezzamento critico di emergenze oggettive gia’ conosciute e delibate nel procedimento (v. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2006 n. 57; Cass. Sez. 1 14 maggio 2008 n. 21369; Cass. Sez. 2 14 maggio 2009 n. 25577; Cass. Sez. 1 22 settembre 2010 n. 36224 e da ultimo, Cass. Sez. 2 13 gennaio 2102 n. 4312).
A fondamento di tale statuizione sta il rilievo, secondo il quale, deve reputarsi come soluzione costituzionalmente imposta quella di configurare, attraverso la revoca in funzione di revisione, un rimedio straordinario teso a riparare un errore giudiziario.
L’alveo all’interno del quale e’, dunque, consentita la eccezionale “revoca” della misura patrimoniale, va concettualmente ragguagliato alla straordinarieta’ del rimedio ed ai fini che esso deve soddisfare, restando ontologicamente incompatibile, con tale istituto, qualsiasi possibilita’ di “riesame” dello stesso quadro fattuale gia’ delibato in sede di applicazione della misura, posto che, ove cosi’ non fosse, pur restando immutati i “fatti” oggetto del giudizio di prevenzione, le relative statuizioni giurisdizionali sarebbero rivedibili sine die e ad nutum.
D’altra parte, cio’ e’ tanto vero che il nuovo codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159), ha espressamente previsto (articolo 28) l’istituto della “revocazione della confisca”, stabilendo che tale rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione, possa essere richiesto, nelle forme previste dall’articolo 630 cod. proc. pen.: “a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato”.
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 17 febbraio 2014, n. 7435
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