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RICORSO STRAORDINARIO IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE – INAPPLICABILITÀ – RAGIONI

Aggiornamento: 25 nov

L’impugnazione straordinaria avverso i provvedimenti della Corte di Cassazione costituisce, infatti, strumento di carattere eccezionale messo a disposizione soltanto a favore del condannato e come tale e’ insuscettibile di applicazione analogica, in forza del divieto sancito dall’articolo 14 disp. gen., rappresentando esso gia’ una deroga alla regola dell’intangibilita’ dei provvedimenti del giudice di legittimita’.

Con riferimento ad altro mezzo d’impugnazione straordinario, quale la revisione delle sentenze di condanna,questa Corte ha inoltre escluso il ricorso a tale mezzo per i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione osservando che l’interesse al riconoscimento dell’insussistenza originaria delle condizioni legittimanti il provvedimento ben puo’ trovare tutela nell’istituto della revoca previsto dallaLegge n. 1423 del 1956, articolo 7, comma 2, (Cass. Sez. U. sent. n. 18 del 10/12/1997).

Il sistema offre, dunque, una soluzione alternativa, rappresentata dall’istituto della revoca, all’applicazione della disciplina della correzione dell’errore di fatto di cui all’articolo 625 bis c.p.p., atteso che il giudicato in tema di misure di prevenzione e’ un giudicato rebus sic stantibus sia quando puo’ dar luogo alla revoca ex nunc del provvedimento sia nel caso in cui puo’ provocarne la revoca ex tunc (Sez. 6, ord. n. 2430 dell’08/10/2009, Cacucci, Rv. 245772).

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