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RIPRISTINO MISURA PREVENZIONE – NUOVA VALUTAZIONE – NECESSITA’

Corte di Cassazione, sezione prim penale, del 07 luglio 2010 – Dopo un determinato periodo di tempo, la ripresa di efficacia della misura di prevenzione della sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno, interrotta dalla carcerazione non cautelare, non può avvenire se non in forza di una nuova valutazione di pericolosità, perché una così incisiva limitazione di diritti di libertà per ragioni extrapenali e di pura prevenzione di polizia può essere giustificata soltanto in costanza di soggetto riconosciuto pericoloso, considerato, altresì, che nel lungo periodo di carcerazione definitiva, il detenuto è stato sottoposto, per volontà del costituente, a trattamenti di recupero e risocializzazione, che integrano fatto nuovo e rilevante ai fini del predetto giudizio circa l’attualità della pericolosità sociale.

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