SOGGETTI PERICOLOSI EX ART. 1 L. N. 1423 DEL 1956 – APPLICABILITA’
- Luca Peruzzi
- 5 nov 2018
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE – SENTENZA N. 33597 UD. 14 MAGGIO 2009 – DEPOSITO DEL 1 SETTEMBRE 2009 La Corte ha affermato che le misure patrimoniali di prevenzione previste nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o, dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008, di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., si applicano anche nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956, attesa la natura meramente formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della legge n. 152 del 1975.

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