Progetto InnocentI

REVISIONE – PROVA NUOVA – DICHIARAZIONI LIBERATORIA DEL COIMPUTATO – VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 192 C.P.P.

E’ stato affermato da un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che “In tema di revisione, con riguardo alla specifica previsione di cui all’articolo 630 c.p.p., lettera c), quando le nuove prove offerte dal condannato (costituite, nella specie, da testimonianze), abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle gia’ acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice della revisione puo’ e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime giacche’, altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna. (Sez. 4, n. 24291 del 07/04/2005 – dep. 28/06/2005, P.G. in proc. Alise ed altro, Rv. 231734). Questo principio deve essere correlato a quello secondo cui “Le prove nuove idonee a sostenere una richiesta di revisione ex articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), non possono consistere nelle dichiarazioni liberatorie di un coimputato, atteso che tali dichiarazioni soggiacciono alle limitazioni valutative dettate dall’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, che attribuisce ad esse la natura di semplici elementi di prova non suscettibili di valutazione autonoma, potendo le stesse essere prese in considerazione solo unitamente agli altri elementi che ne confermano l’attendibilita’” (Sez. 6, Sentenza n. 2943 del 01/12/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217334 Rapisarda). Inoltre, in relazione alle prove dichiarative, e’ stato affermato che “Ai fini dell’accoglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a formare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della loro falsita’ e’ suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di revisione della sentenza, e non gia’ il mero dubbio postumo della loro affidabilita’” (sez. 3, 1999/01554, Esposito, RV 214002; Sez. 1, 2003/29661, Gallico, RV 225062; sez. 1, 1992/01534, Di Giovine ed altro, RV 191113).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA NR. 40850 DEL 29.09.2016

 

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