CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PèENALE, SENTENZA DEL 11 GENNAIO 2011
In tema di procedimento di prevenzione , non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento, iniziato ai sensi della l. n. 1423 del 1956, sia poi proseguito a norma della legge n. 575 del 1965 per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto, solo quando nella proposta orginaria sono contenuti gli elementi fattuali posti poi a fondamento della misura.
Dichiara inammissibile, App. Napoli, 22 ottobre 2009
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