Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza del 15.03.2007 n. 18350.
Il Giudice della revisione, nella prima fase del procedimento, deve svolgere unicamente una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti finalizzata alla verifica dell’eventuale sussistenza di un’infondatezza che, in quanto definita come “manifesta” (art. 634 c.p.p.). deve essere rilevabile “ictu oculi”, senza necessità di approfonditi esami