La legge 31 maggio 1965, n.575, così come modificata dalla legge Rognoni La Torre
n.646/82 (c.d. legge antimafia), non prende in considerazione i terzi creditori di somme di
denaro e/o portatori di diritti sulle cose sequestrate e/o confiscate (di terzi l’art.2 ter della
legge si occupa soltanto quando fa riferimento ai soggetti chiamati ad intervenire nel
procedimento per fornire la prova di avere acquistato lecitamente beni che si presumono
nella disponibilità del prevenuto).
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