Corte di Cassazione, Sezione 2 penale , Sentenza 5 giugno 2015, n. 24081
E’ principio affermato dalla piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 35175/2009 rv. 245363), e condiviso da questo Collegio, che e’ legittima la confisca di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. anche prima della sua appartenenza all’associazione mafiosa, in quanto la norma, nei limiti della ragionevolezza, non obbliga alla correlazione temporale con la contestazione associativa per i beni di cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza e disponga in valore sproporzionato al proprio reddito.