Progetto InnocentI

CONFISCA DI PREVENZIONE – BENI INTESTATI AL CONIUGE – PRESUNZIONE – OPERATIVITA’ NEL BIENNIO PRECEDENTE – SIGNIFICATO E CONDIZIONI

L’articolo 2 ter, comma 14 (introdotto dalla citata Legge n. 125 del 2008) conferma il “rigore” con cui il legislatore valuta i trasferimenti tra stretti parenti e affini, prevedendo: “ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione  nei confronti dell’ascendente, del discendente, del  coniuge  o della persona stabilmente convivente, nonche’1 dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado”.

Nel caso di specie il tribunale evidenziava che i beni   in relazione ai quali poteva ritenersi operante la presunzione   con conseguente attenuazione degli oneri di prova in capo alla pubblica accusa era stati trasferiti nel periodo intercorrente tra la prima proposta di applicazione della misura di prevenzione  personale e la proposta di misura reale per cui si procede. Specificamente: il collegio territoriale evidenziava come le intestazioni ritenute fittizie erano in parte risalenti al periodo in cui era stata chiesta la applicazione della prima misura personale (ovvero il 1997) e per la gran parte erano risalenti al biennio immediatamente precedente la richiesta di applicazione della misura patrimoniale per cui si procede.

Il ricorrente si doleva della estensione della presunzione   oltre il biennio antecedente la proposta di misura patrimoniale per cui si procede fino a ricomprendere l’arco temporale intercorrente tra la prima proposta di applicazione della misura personale e la proposta di confisca.
La scelta interpretativa del collegio territoriale, ovvero l’estensione della presunzione  al biennio antecedente la proposta di misura di prevenzione personale ha l’inaccettabile l’effetto di espandere il periodo di attenuazione degli oneri probatori gravanti sull’accusa in modo non prevedibile e, quindi, non circoscritto entro confini temporali certi. Nulla esclude infatti che la proposta per la applicazione della misura personale preceda di diversi anni la istanza di confisca. Tale estensione del periodo di attenuazione dell’onere probatorio potrebbe in ipotesi essere giustificata dalla emersione della pericolosita’ riconducibile alla proposta di prevenzione personale (considerato il suo perdurante necessario collegamento con quella reale); tuttavia si ritiene non superabile il dato letterale che indica come il legislatore abbia inteso perimetrare in modo chiaro e definito l’estensione della presunzione limitandola ai due anni precedenti la proposta di confisca.

Per mantenere stabile tale indicazione temporale, senza impreviste dilatazioni, il termine indicato non puo’ che riferirsi ai due anni precedenti la proposta di applicazione della misura patrimoniale.

Puo’ dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: la presunzione  indicata dalla Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter, comma 14 nella attuale formulazione deve intendersi limitata al biennio che precede la applicazione della sola misura di prevenzione   patrimoniale, senza possibilita’ di estendere la presunzione   all’arco temporale che intercorre dal biennio precedente alla pregressa proposta di applicazione della misura di prevenzione  personale fino alla applicazione del vincolo reale.

La limitazione della presunzione  al biennio precedente la misura patrimoniale per cui si procede esclude che possa essere considerato attenuato l’onere di dimostrare la riconducibilita’ dei beni  dei ricorrenti al (OMISSIS) oltre la data del 23 giugno 2009. Il collegio territoriale tuttavia, come sara’ esposto nel dettaglio in occasione della analisi dei singoli ricorsi presentati dai terzi intestatari non ha fatto ricorso alla presunzione per dimostrare la riconducibilita’ dei beni  dei congiunti al proposto interponente, ma ha utilizzato una serie di elementi di prova “diretta” mettendo in relazione il periodo dell’acquisto con la pericolosita’ del proposto e con la assenza di redditi leciti dei ricorrenti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SECONDA PENALE, SENTENZA NR. 983 DEL 7.5.2013

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