In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui la Corte d’appello delibera, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011, sulla richiesta del p.m. di sospensione dell’esecutività del decreto di revoca del sequestro.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA NR, 33235 DEL 22.07.2015-28.07.2015
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