Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza del 9.2.2010 –
Come messo in evidenza dalla sopra citata sentenza delle sezioni unite, “la confisca è collocata dalla legge nel novero degli effetti istantaneamente prodotti dalla decisione definitiva che l’ha disposta, effetti cioè non attinenti al rapporto esecutivo, ma conseguenti alla statuizione giudiziale nel momento stesso del passaggio in giudicato della medesima. Dato dunque simile carattere istantaneo e non permanente (uno actu perficitur), la confisca si connota come irrevocabile, cosa sottolineata da autorevole dottrina anche sulla base della considerazione che la misura in questione rappresenta, in sostanza, una sorta di espropriazione per pubblico interesse, identificato, quest’ultimo, nella generale finalità di prevenzione penale. Infatti, al provvedimento che la ordina consegue un trasferimento a titolo originario del bene sequestrato nel patrimonio dello Stato. Con il che si pone un suggello finale a una situazione che deve ritenersi ormai esaurita”.
SCARICA IL DOC. ALLEGATO : REVOCACONFISCA (1).pdf