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Documentazione Revoca
17 Dicembre 2018 2 min lettura

CONFISCA DI PREVENZIONE – VALUTAZIONE DELLA PROVA

dI Salvatore Laganà
Presidente del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – di Reggio Calabria
L’art. 12 sexies, come è noto, prevede una particolare ipotesi di confisca obbligatoria,
che colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui in condannato (anche a seguito di
richiesta di applicazione pena) per determinati reati tassativamente elencati non possa
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito od alla propria attività
economica.
L’art. 10 bis L. 24 luglio 2008 n. 125 ha inserito il comma 2 ter relativo alla c.d.
confisca per equivalente, che consente al giudice, quando non è possibile procedere alla
confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, di ordinare la confisca delle
somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche
per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, al prezzo o al profitto del
reato, nonché il comma 2 quater che estende le disposizioni di cui al comma 2 bis (cioè
l’applicazione di alcune norme in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati
previste dalla L. n. 575/1965) anche in caso di condanna e di applicazione pena per i
reati ivi espressamente previsti….

 

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