Cassazione penale , sez. VI, 29 settembre 2005, n. 41195
Il terzo che intenda rivendicare un bene di cui sia stata disposta la confisca ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può chiedere la revoca di detta misura ai sensi dell’art. 7 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (applicabile solo con riguardo alle misure di prevenzione di carattere personale) ma può promuovere incidente di esecuzione, a condizione che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione all’esito del quale la misura stessa è stata disposta, prospettando anche elementi di prova successivamente emersi ed a suo tempo non potuti acquisire perché non conosciuti; nella quale ipotesi l’eventuale azionabilità dell’incidente di esecuzione viene ad essere ricondotta entro un modello tipicamente revocatorio quale è quello (sotto il profilo della causa petendi) della revocazione prevista dall’art. 395 c.p.c.
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