Il 7 gennaio 2004 la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza nella questione pregiudiziale C-117/01, (K.B. / National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health).
Anche questa volta, attraverso la tutela di situazioni rilevanti per il diritto comunitario, il giudice comunitario è giunto a garantire indirettamente un innalzamento dello standard di tutela dei diritti fondamentali nell’ambito degli ordinamenti nazionali.
Nella pronuncia in esame, infatti, si censura indirettamente una legislazione nazionale (del Regno Unito) che, non riconoscendo la nuova identità sessuale dei transessuali, impedisce loro di accedere al matrimonio. Infatti, secondo la Corte, una simile disciplina risulta contraria al diritto comunitario in quanto ne consegue il mancato accesso per gli stessi al beneficio della pensione di reversibilità.
Pur lasciando agli Stati la facoltà di dettare discipline e adottare provvedimenti con i quali si riservano determinati vantaggi alle coppie coniugate, di per sè non ritenuti come integranti una discriminazione, la Corte afferma, tuttavia, che ciò non è consentito qualora il diritto interno, in tal modo, impedisca il godimento di situazioni giuridiche garantite dal diritto comunitario. L’intreccio si aggrava peraltro quando nel far ciò il diritto interno vada ad integrare una violazione dei diritti umani così come garantiti dalla Cedu.
Diversamente dalla disciplina italiana, la legislazione del Regno Unito, non prevedendo la possibilità di modifica dello stato civile a seguito del mutamento del sesso del cittadino transessuale, impedisce allo stesso di contrarre matrimonio. Da ciò era sorta la controversia tra la sig. K. B e la National Health Service Pensions Agency, che aveva negato il diritto alla pensione di reversibilità al convivente della signora. La coppia, a causa della suddetta disciplina, non aveva potuto contrarre matrimonio, non potendo quindi integrare il requisito imposto dalla legge per accedere alla pensione.
Da tale giudizio proviene la questione pregiudiziale, nel risolvere la quale il giudice comunitario richiama la giurisprudenza della Corte Edu in materia di accesso al matrimonio per i transessuali ed afferma come la richiamata disciplina britannica sia in contrasto con il diritto comunitario.
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