Progetto InnocentI

COSA GIUDICATA – NORMA DIVERSA DA QUELLA INCRIMINATRICE – CONSEGUENZE E POSSIBILE REVISIONE DELLA CONDANNA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA NR. 42858 DEL 29.05.2014- 14.10.2014  Le Sezioni Unite, esaminando approfonditamente i temi del ‘valore’ del giudicato penale e delle differenze tra la vicenda giuridica della successione di leggi nel tempo e quella della dichiarazione d’incostituzionalità, hanno affermato, in particolare, che: a) L’irrevocabilità della sentenza di condanna non impedisce la rideterminazione della pena in favore del condannato, quando interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non sia stato interamente eseguito, pur se il provvedimento ‘correttivo’ da adottare non è a contenuto predeterminato; b) Il giudice dell’esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., può affermare la prevalenza dell’attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione; c) Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia già in corso di attuazione.

 

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