Progetto InnocentI

L’APPARENTE MANCANTA INDIPENDENZA DEL GIUDICE VIOLA IL GIUSTO PROCESSO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – CASE MASZNI c. ROMANIA
DEL 21.09.2006 –
In questo caso, il Tribunale rileva che il gioco delle disposizioni legali in materia la giurisdizione dei tribunali militari, il denunciante, che non aveva alcun rapporto di lealtà e di subordinazione per l’esercito, tuttavia, ha proposto dinanzi al giudice il personale militare per reati penali.
Tenuto conto del fatto che la censura della ricorrente si concentra sulla presunta mancanza di indipendenza dei giudici militari e avanza lo stesso argomento, vale a dire l’appartenenza dei giudici nella gerarchia militare dell’esercito, anche sfida l’imparzialità dei tribunali militari, la Corte ha preso in considerazione i due aspetti insieme (vedi mutatis mutandis, Incal c. Turchia, Causa Giugno 9, 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-IV, p. 1571, § 65 e Ciraklar c. Turchia, Causa Ottobre 28, 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VII, p. 3072, § 38).
Pertanto, la Corte ha rilevato che lo status dei magistrati militari fornisce alcune garanzie di indipendenza e imparzialità. Così, i giudici militari seguire la stessa formazione dei loro omologhi civili e godere delle stesse tutele costituzionali come quelle di cui godono i giudici civili, in quanto essi sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sono inamovibili e godono di stabilità.

56. Tuttavia, le altre caratteristiche dello status di giudici militari possono mettere in dubbio la loro indipendenza e imparzialità. Le sezioni 29 e 30 della leggeO 54/1993 prevede che i giudici militari sono ufficiali di carriera, sono pagati dal Dipartimento della Difesa, sono soggetti alla disciplina militare e la loro promozione è disciplinata dal regolamento interno per l’esercito.
Per quanto riguarda i motivi addotti dal governo per giustificare la giurisdizione dei tribunali militari nei confronti della ricorrente, la Corte non ha accolto la tesi secondo la quale è stato necessario procedere ad una analisi di tutti i fatti e per evitare conflitti, dal momento che i reati per i quali il ricorrente era accusato erano separabili da quelli a carico del funzionario di polizia.
In ultimo argomento del governo, che era più simile a un motivo di mancato esaurimento dei rimedi interni, la Corte ritiene che non possiamo per colpa del ricorrente non ha sollevato per prima il problema tribunali militari la mancanza di indipendenza e imparzialità di questi tribunali. Un eventuale ricorso a tale proposito non avrebbe cambiato la procedura, la competenza esclusiva dei tribunali militari per tutti i delitti connessi commessa da un civile e un militare derivanti direttamente dall’articolo 35 del codice di procedura penale.
Alla luce di quanto precede, tra cui la situazione internazionale di cui sopra (punti 27-33), la Corte ritiene che i dubbi della ricorrente per quanto riguarda l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici I membri possono anche obiettivamente giustificato (mutatis mutandis, Incal, Supra, p. 1573, § 72 in ultima analisi,).
Di conseguenza, vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

 

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