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Fonti normative Diritto Penale Europeo
18 Dicembre 2018 4 min lettura

EUROJUST > DECISIONE DEL CONSIGLIO PER LA LOTTA ALLA CRIMINALITA-

EUROJUST
Il Consiglio dei Ministri della Giustizia e degli Affari interni dell’Unione europea ha formalmente adottato il 28 febbraio 2002 la Decisione che istituisce l’EUROJUST per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

L’accordo politico sul relativo progetto di Decisione era stato gia’ raggiunto all’esito del precedente Consiglio GAI svoltosi a Bruxelles il 6-7 dicembre 2001.

L’Unita’ provvisoria di cooperazione giudiziaria (detto Pro-Eurojust), istituita con Decisione del Consiglio GAI del 14 dicembre 2000, ha cessato di esistere a decorrere dal 6 marzo 2002.

L’EUROJUST, che sostituisce in via definitiva il precedente organismo provvisorio, e’ dotata di personalita’ giuridica ed e’ composta da quindici membri nazionali (aventi il titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative) distaccati da ciascuno Stato membro in conformita’ del proprio ordinamento giuridico. I membri lavorano in condizioni di parità nell’ambito di una “tavola rotonda”. Il membro nazionale puo’ essere assistito anche da piu’ persone, una delle quali puo’ sostituirlo.

Quale unità di cooperazione giudiziaria permanente essa si propone di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, che trascendendo la dimensione nazionale investono più di uno Stato Membro.

Gli obiettivi del nuovo organismo sono quelli di:
stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorita’ nazionali degli Stati membri;

migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria e l’esecuzione delle domande di estradizione;

prestare assistenza alle autorita’ competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l’efficacia delle indagini e delle azioni penali.
L’ambito di competenza generale dell’EUROJUST e’ particolarmente ampio e riguarda:
i reati per i quali e’ competente l’Europol a norma dell’art. 2 della Convenzione del 26 luglio 1995 (ossia, traffico di stupefacenti; reati di terrorismo; tratta di esseri umani; organizzazioni clandestine di immigrazione; traffico di autoveicoli rubati, ecc.);

specifiche forme di criminalita’ (riciclaggio, frodi comunitarie, corruzione, criminalità informatica ed ambientale, partecipazione ad un’organizzazione criminale);

altri reati connessi o collegati a quelli di cui ai punti 1. e 2..
L’Eurojust puo’ esercitare le sue funzioni sia tramite il collegio, sia attraverso i suoi membri nazionali; il collegio, in particolare, interviene quando uno o piu’ membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta, ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un’incidenza sul piano dell’Unione europea.

L’Eurojust, con un atto motivato, puo’ chiedere, tra l’altro, alle competenti autorita’ nazionali di valutare se:
avviare un’indagine penale;

porre in essere un’attivita’ di coordinamento;

istituire una squadra investigativa comune;

comunicare le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni.
Inoltre, il nuovo organismo dovra’ mantenere una stretta cooperazione con l’Europol, collaborare e consultarsi con la Rete giudiziaria europea. Sono previsti rapporti di stretta cooperazione anche con l’OLAF (Unita’ antifrode istituita presso la Commissione), che puo’ contribuire all’attivita’ di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari della Comunita’ europea svolta dall’EUROJUST.

E’ prevista la possibilita’ di concludere accordi di collaborazione con Paesi terzi ed organismi internazionali.

Sono previste norme particolarmente rigorose in materia di protezione dei dati personali, che debbono essere trattati in modo corretto ed osservando l’obbligo della riservatezza.

Un’apposita Autorita’ di controllo dovra’ vigilare sulle attivita’ dell’EUROJUST in materia di trattamento dei dati personali.

Ogni Stato membro puo’ designare uno o piu’ corrispondenti nazionali, le cui relazioni con il membro nazionale e con le altre autorita’ competenti degli Stati membri sono disciplinate dall’ordinamento interno.

I poteri giudiziari dei membri nazionali, la durata del loro mandato e le forme e modalita’ dei loro rapporti con le altre autorita’ giudiziarie nazionali e straniere debbono essere disciplinati dai relativi ordinamenti interni degli Stati membri.

La sede di EUROJUST e’ L’Aja.

La Decisione istitutiva di EUROJUST e’ entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (6 marzo 2002), ma, pur essendo vincolante per gli Stati membri, non ha un’efficacia immediata, dovendo gli stessi recepire le complesse disposizioni normative in essa previste con gli opportuni provvedimenti di adattamento delle relative legislazioni nazionali quanto prima ed in ogni caso entro il termine del 6 settembre 2003.

 

SCARICA IL DOC. ALLEGATO : EUROJUST.pdf