Cassazione penale , sez. VI, 30 ottobre 2006, n. 40687
In tema di revisione, il concetto di “prove nuove” rilevanti, a norma dell’art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, non va confuso con il concetto di “nuovo tema di indagine”, nel senso che le nuove prove ben possono essere dedotte su un tema di indagine già svolto nel giudizio che si è concluso con la sentenza oggetto di revisione, senza che le nuove prove offerte siano state espletate.