Il favor rei può essere rilevato d’ufficio dalla Cassazione. Anche quando il trattamento sanzionatorio inflitto per effetto di una sentenza emessa prima di un cambiamento normativo più favorevole all’imputato non è stato oggetto di un impugnazione, peraltro giudicata inammissibile. E anche quando la pena inflitta rientra nella cornice definita dalla nuova disciplina. A precisare il punto sono le Sezioni unite penali con una sentenza depositata ieri, la n. 46653, che è intervenuta sul cambiamento delle misure punitive sul traffico di stupefacenti provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Il punto di partenza sottolineato dalle Sezioni unite è quello della funzione rieducativa della pena, una funzione che però rischia di uscire gravemente compromessa se inflitta con riferimento a un apparato sanzionatorio che lo stesso legislatore ha ritenuto non più adeguato per una condotta che comunque resta “diversamente” rilevante sul piano penale. A non venire garantito è anche il principio di proporzionalità, visto che la pena è stata stabilita in concreto sulla base di criteri che, in linea di massima, sembrano di maggiore gravità rispetto a quelli che il condannato avrebbe avuto diritto di vedersi applicare, sia pure sulla base di una valutazione “ora per allora”.