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Giurisprudenza Revisione Penale
13 Gennaio 2019 1 min lettura

RAPPORTO TRA PROVE PREGRESSE E PROVE INTRODOTTE IN SEDE DI REVISIONE – NECESSARIA RICONSIDERAZIONE COMPLESSIVA

In tema di revisione, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum”.

la sentenza