CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, SENTENZA DEL 17.12.2013-17.03.2014 NR. 12493/2014.
Ai fini della confisca dell’impresa c.d. mafiosa non è sufficiente accertare la disponibilità del titolare ad entrare in rapporti d’affari con esponenti mafiosi, piuttosto è necessaria la prova, secondo lo statuto del giudizio di prevenzione, che l’azienda sia il frutto di attività illecita o che l’impresa si sia concretamente avvalsa, nello svolgimento della sua attività, delle aderenze mafiose del titolare.
In particolare, è necessario provare che l’acquisto originario sia stato reso possibile dall’attività illecita dell’acquirente, in qualunque modo espletata e che la crescita e l’accumulo della ricchezza da parte dell’impresa sia stata concretamente agevolata dall’attività illecita del titolare appartenente alla mafia.
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