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5 Settembre 2026 3 min lettura

La CEDU boccia l’ergastolo ostativo italiano, trattamento disumano contrario al senso di umanità. La Corte ha ritenuto inoltre la violazione del principio di legalità ex art. 7 della Convenzione

La CEDU boccia l’ergastolo ostativo italiano, trattamento disumano contrario al senso di umanità. La Corte ha ritenuto inoltre la violazione del principio di legalità ex art. 7 della Convenzione

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia con la sentenza Asciutto e altri c. Italia. I giudici di Strasburgo hanno accertato all’unanimità la violazione dell’Articolo 7 (principio di legalità e divieto di retroattività della pena) in quanto non si può applicare mai nei confronti di un detenuto retroattivamente un regime penitenziario più duro (come quello di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario), nonché la violazione dell’Articolo 3, essendo l’ergastolo ostativo senza speranza  in contrasto con il divieto di trattamenti inumani e degradanti. 

La Corte si muove nel solco di decisioni già prese in precedenza dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte Costituzionale italiana. Afferma infine che, per il periodo successivo all’entrata in vigore, alla fine del 2022, della riforma in materia di ergastolo ostativo, imposta dalla Corte costituzionale e dalla stessa giurisprudenza europea, non vi sarebbe violazione dell’art. 3 CEDU. Tale riforma, seppur con molte cautele, esclude infatti l’automatismo dell’ergastolo per chi non collabora con la giustizia o non è nelle condizioni di farlo.

Il giudizio ha riunito i ricorsi di quattro cittadini condannati all’ergastolo per gravi delitti commessi tra gli anni ‘80 e i primi anni ‘90. I ricorrenti lamentavano che l’applicazione sopravvenuta dell’art. 4-bis o.p. nel 1992 a fatti commessi prima della sua entrata in vigore precludesse loro l’accesso ai benefici e alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione con la giustizia (nel loro caso inesigibile o non più possibile), determinando una condizione di pena perpetua insuscettibile di riesame. 

La Corte EDU ha dunque stabilito: 

  • Violazione dell’Articolo 7 CEDU (all’unanimità): l’applicazione del regime ostativo dell’art. 4-bis a delitti commessi prima delle riforme del 1992 muta in sede esecutiva la portata intrinseca della sanzione. Una pena che, secondo le norme vigenti al momento della sua irrogazione, poteva essere successivamente mitigata, è stata trasformata retroattivamente e in termini non prevedibili in una pena definitivamente priva di possibilità di attenuazione, in violazione del principio di legalità.
  • Violazione dell’Articolo 3 CEDU: la Corte ha ravvisato la violazione per l’intero arco temporale compreso tra l’applicazione dell’art. 4-bis e la riforma del 2022, che ha sancito come la collaborazione con la giustizia non sia più l’unica strada per accedere ai benefici penitenziari. Prima della riforma, il detenuto per reati ostativi (come quelli di mafia o terrorismo) che non collaborava era soggetto a una preclusione assoluta, con la presunzione “iuris et de iure” della sua pericolosità sociale. 

La sentenza consolida, quindi, l’orientamento già tracciato dalla pronuncia Viola c. Italia del 2019 e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare le sentenze nn. 253/2019 e 32/2020), confermando in via definitiva l’incompatibilità con la dignità umana di un sistema che ancori la speranza di liberazione esclusivamente alla collaborazione di giustizia. 

Anche sul versante della valutazione della corrispondenza nuova legge del 2022 ai principi generali europei e costituzionali, la Corte di Strasburgo, confermando un profilo di analisi che Antigone aveva segnalato nel proprio parere, ha affermato che l’innalzamento dei requisiti temporali e la configurazione di oneri probatori particolarmente stringenti rischiano di porsi in frizione con gli orientamenti europei consolidati. La Corte EDU ha infatti richiamato l’attenzione sul termine dei 30 anni di espiazione effettiva della pena del carcere previsto dalla riforma del 2022 per i reati ostativi, ricordando che i precedenti della giurisprudenza europea (Vinter c. Regno Unito e Bancksó c. Ungheria) individuano nei venticinque anni la soglia congrua entro cui collocare la prima effettiva possibilità di riesame.