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Giurisprudenza Revisione Penale
20 Settembre 2018 1 min lettura

LA FALSITA’ DELLA PROVA NON PUO’ ESSERE OGGETTO DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza del 24.06.2009

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La richiesta di revisione sia fondata sulle ipotesi ci cui all’art. 630 c.p.p., lett. d), (prove false o fatti costituenti reato) resta superata la necessita’ del preventivo giudicato, richiesto dall’art. 633 c.p.p., comma 3, ed e’ il giudice della revisione che deve procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia, solo nel caso in cui l’ipotizzabile reato di calunnia sia gia’ estinto e non puo’ pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente.

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