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Giurisprudenza Revisione Penale
19 Settembre 2018 1 min lettura

LA FALSITA’ PUO’ ESSERE ACCERTATA INCIDENTALMENTE DAL GIUDICE DELLA REVISIONE

Corte di Cassazione, sezione prima, Sentenza del 09.06.2009


Il giudice della revisione non è tenuto ad attendere l’esito giudiziale del procedimento nell’ambito del quale è fatta valere la falsità della prova posta a fondamento della sentenza di condanna o la calunnia del chiamante in correità.

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