CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, DEL 18 gennaio 2011.
La sentenza della Cassazione, allorché assuma le forme del rigetto ovvero dell’inammissibilità del ricorso, esaurisce il procedimento ed è sottratta, per evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici, a qualsivoglia sistema ordinario di rivalutazione decisionale, a eccezione dei rimedi straordinari della revisione e del ricorso straordinario per errore di fatto. Ne discende l’inammissibilità, per abnormità, dell’istanza difensiva volta a rendere inefficace il pronunciato della Corte di cassazione proposta al giudice dell’esecuzione. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio: solo in tale caso, anche se il legislatore ha omesso di introdurre nell’ordinamento interno il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato (si veda Sez. I, 1 dicembre 2006, D.).
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