Cassazione penale, sezione prima, sentenza 11066/2024 del 19.12.2023
La confisca di prevenzione per equivalente ha come presupposto di riferimento, non già l’avvenuta commissione di un reato piuttosto, l’esistenza di una condizione soggettiva di pericolosità sociale del proposto e la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto, ovvero direttamente frutto della condizione di pericolosità (SS UU, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli).
Secondo detto schema legale, quindi, il presupposto che giustifica la confisca è costituito dall’incremento patrimoniale conseguito nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, perciò ove risulti impossibile colpire il bene sul quale quell’incremento si è riflesso, è possibile traslare il rispettivo valore su altri beni in ipotesi lecitamente acquisti e a questo punto svincolati dalla perimetrazione temporale.da una norma già entrata in vigore al momento in cui l’interessato ne ha, scientemente e volontariamente, posto in essere le premesse; ossia già entrata in vigore al momento di manifestazione della pericolosità sociale, cui si correla l’acquisto dei beni andati dispersi o perduti.Operando tali acquisti a norma già in vigore, il soggetto conosceva, o era in grado di conoscere, la risposta sanzionatoria apprestata dall’ordinamento, in termini di confiscabilità di beni diversi e di valore equivalente non direttamente correlati all’attività illecita. Il principio di legalità penale è così rispettato.