CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA PENALE , SENTENZA DEL 13.10.2010 –
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado con cui viene affermata, nel ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio.
Rigetta, App. Napoli, 07 luglio 2009
SCARICA IL DOC. ALLEGATO : LASENTENZADELLACASSAZIONE.pdf