CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 29.04.2011 NR. 20160
Nel giudizio di prevenzione, data l’autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192 c.p.p., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell’accertamento della pericolosità.
Rigetta, App. Catanzaro, 12/03/2010
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