CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SEZIONE SECONDA, SENTENZA DEL 17 NOV 2011.
AFFAIRE CAPITANI E CAMPANELLA C/ITALIA
Ai ricorrenti erano state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca perché sospettati di appartenere a un’associazione a delinquere dedita all’usura e al riciclaggio di denaro. In punto di (mancata previsione della) pubblicità dell’udienza, la Corte europea ha ribadito i precedenti arresti sul punto, con i quali aveva ritenuto sussistere la violazione della convenzione (art. 6, § 1). Ha pure ribadito il principio che le misure di prevenzione previste dalla legge italiana non implicano un giudizio di colpevolezza ma mirano a prevenire il compimento di reati e la loro imposizione non dipende da una preventiva sentenza di condanna; sicché non possono essere paragonate a una pena né in materia vale il principio del “ne bis in idem”.
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