CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE SESTA PENALE, SENTENZA DEL 10 OTTOBRE 2012.
In tema di misure di prevenzione antimafia, il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali , previsto dall’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall’art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, consente l’irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell’attualità della pericolosità del proposto. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di appello, nella parte in cui era stata disposta la confisca, contestualmente annullandola con rinvio perchè fosse accertata l’attualità della pericolosità del proposto).
Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 09/11/2010
SCARICA IL DOC. ALLEGATO : LASENTENZADELLACASSAZIONE.pdf