CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA PENALE, SENTENZA DEL 12 APRILE 2012
Presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione personali è l’attualità della pericolosità del soggetto proposto. Il giudizio in tale senso deve essere ancorato a dati di fatto con attitudine dimostrativa tanto più significativi nei casi in cui il soggetto proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione non sia mai stato chiamato a rispondere di appartenenza, nemmeno a titolo di concorso esterno, ad una associazione mafiosa.
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